Onorevoli Colleghi! - Oggetto della presente proposta di legge è l'introduzione dell'articolo 33-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di congedi in favore di lavoratori affetti da handicap grave.
      Lo scopo della presente proposta di legge è di permettere alle persone portatrici di handicap, e in particolare alle persone portatrici di handicap grave dipendente (secondo la definizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992), di godere di congedi analoghi a quelli previsti dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, attualmente vantaggio dei familiari del portatore di handicap grave (due anni di congedo straordinario retribuito).
      Considerato che tale periodo di due anni è oggettivamente necessario affinché un portatore di handicap, e in particolare se diagnosticato «grave», possa acquisire i vantaggi di un periodo di congedo dal

 

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lavoro che allievi - nel conforto familiare - il proprio disagio fisico e psicologico, riteniamo sia necessario intervenire per estendere i benefìci del congedo retribuito anche alle persone portatrici di handicap e, in particolare: 1) alle persone portatrici di handicap gravi dipendenti, cioè a quanti il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, definisce come coloro i quali «presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»; 2) a coloro ai quali il comma 3 dell'articolo 3 della medesima legge dedica questa specifica: «Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotati di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
      Tale provvedimento appare a maggior ragione la logica conseguenza di una equa legislazione se si considera che già la legge n. 104 del 1992, al comma 6 dell'articolo 33, equipara - nella destinazione delle agevolazioni ivi previste (permessi retribuiti della durata di tre giorni) - il dipendente portatore di handicap grave ai familiari delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
 

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